Domande e risposteFiscalità delle prestazioni (Sezione I)

Fiscalità delle prestazioni (Sezione I)

Il trasferimento della propria posizione previdenziale da un Fondo Pensione ad un altro è soggetta ad imposizione fiscale?
No. I trasferimenti sono esenti da imposta.

Qual è la tassazione applicabile ai riscatti della propria posizione previdenziale?
I riscatti ordinari, per i montanti maturati a decorrere dal 1 gennaio 2007, sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta (ossia a titolo definitivo) pari al 23%, al netto dei rendimenti già tassati.

In che modo sono tassati i rendimenti del Fondo Pensione?
I rendimenti sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta (ossia a titolo definitivo) che, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, è passata dall’11,5% al 20%. Vengono però riconosciute due importanti eccezioni che possono comportare una diminuzione della tassazione effettivamente applicata: applicazione di un’imposta del 12,5% sui rendimenti maturati da titoli di Stato italiani e obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta “white list”; un “credito d’imposta” qualora il Fondo investa in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (solo per particolari tipologie di attività stabilite per decreto dal Governo).
La tassazione sulle rendite finanziarie prevede la stessa aliquota prevista per i Fondi Pensione per gli investimenti in titoli di Stato italiani e obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta “white list”. I rendimenti generati da azioni, obbligazioni, titoli di stato “non white list”, fondi comuni e altri titoli simili o derivanti dai precedenti, sono assoggettati ad un’imposta del 26%. Nel caso del Tfr “in azienda”, invece, l’imposta sostituiva è aumentata dall’11% al 17% (a partire dalla rivalutazione del 2015).