Domande e risposteDesignazione in caso di premorienza (Sezione I)

Designazione in caso di premorienza (Sezione I)

Cosa accade in caso di premorienza dell'iscritto alla Sezione I?

Il D.lgs. n. 252/2005 conferisce un'importanza decisiva alla volontà dell'aderente, prevedendo che, in caso di decesso dell'iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi designati dallo stesso. In mancanza di eredi o di diversi designati, la posizione resta acquisita al Fondo. La COVIP ha precisato che:

  1. la posizione individuale verrà attribuita ai soggetti appositamente designati dall'iscritto;
  2. in assenza di soggetti appositamente designati dall'iscritto, la posizione individuale verrà attribuita agli eredi, individuati secondo le disposizioni del Codice civile.


Chi sono gli eredi secondo le disposizioni del Codice civile?
Si è detto sopra che in mancanza di una diversa volontà dell'aderente che attribuisca la facoltà di riscatto ad un beneficiario, il diritto di riscatto della posizione compete agli eredi. I soggetti che in qualità di eredi possono esercitare istanza di riscatto sono quelli previsti dal Codice Civile, tenendo presente i vari tipi di successione (legittima e testamentaria) e le varie categorie di successibili.

L'ordine degli eredi aventi titolo è il seguente:

  1. in presenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione  maturata presso il fondo pensione, gli eredi sono quelli definiti tali nel testamento (oltre agli eredi legittimari, cioè il coniuge e i figli, con azione di rivendica);
  2. in assenza di un testamento che riguardi tutto il patrimonio del soggetto o che, comunque, riguardi la posizione maturata presso il fondo pensione, gli eredi sono i c.d. eredi legittimi, e cioè il coniuge e i figli (e, solo in mancanza di coniuge e/o figli, i genitori, i nonni, fratelli e i nipoti).


Come si qualifica sul piano giuridico il diritto al riscatto per premorienza? Quali sono i criteri di ripartizione della posizione individuale in caso di più aventi diritto?
Il diritto all'intera posizione individuale non fa già parte del patrimonio del defunto (perché l'iscritto non ha in generale, un diritto incondizionato al riscatto dell'intera posizione maturata). Pertanto, il diritto alla posizione previdenziale da parte dei soggetti legittimati è da intendersi acquisito a titolo proprio (c.d. iure proprio) e la posizione previdenziale non è sottoposta alla disciplina della successione come disciplinata dal Codice civile. Ne consegue che l'iscritto può liberamente decidere le quote spettanti a ciascuno dei beneficiari da lui designati. Pertanto, in presenza di più soggetti designati la posizione va ripartita in conformità a quanto espressamente disposto dall'aderente e solo in mancanza di diverse indicazioni dell'aderente andrà ripartita in parti uguali tra gli stessi.

Quali sono le modalità per comunicare al Fondo la designazione del beneficiario?
È possibile utilizzare il modulo "E 400 - Designazione in caso di premorienza" scaricabile dal sito internet del Fondo nella sezione Moduli. Occorrerà che sul modulo sia certificata la data. La così detta “data certa” potrà essere apposta da un Notaio, da un funzionario comunale o in alternativa potrà essere utilizzata la spedizione con “raccomandata plico aperto” da inoltrarsi presso la sede del Fondo Pensione in Via Via Feltre 75, 20134 Milano.