Domande e risposteAnticipazioni (Sezione I)

Anticipazioni (Sezione I)

Quando è possibile chiedere una anticipazione?
È possibile richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

  • in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge e ai figli (naturali, adottati o legalmente riconosciuti) per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche specificamente indicati nell'elenco allegato al Regolamento Anticipazioni;
  • decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli (naturali, adottati o legalmente riconosciuti);
  • decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per "ulteriori esigenze" degli aderenti.

Ai fini del computo del periodo degli otto anni di partecipazione al Fondo, si precisa che sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione ad altre forme di previdenza complementare maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Come funziona la reiterazione delle anticipazioni (anticipazione successiva alla prima)?
La richiesta di anticipazione successiva alla prima può essere avanzata dall'iscritto in qualsiasi momento con riferimento all'anticipazione per "spese sanitarie".

Per le altre richieste di anticipazione:

  • nel caso di anticipazione per acquisto e ristrutturazione occorre attendere 12 mesi dalla precedente richiesta (con un minimo di 2.500 euro netti per ciascuna erogazione). A tale fine, a titolo esemplificativo l'anticipo per acquisto della prima casa e per ristrutturazione corrispondono alla medesima causale;
  • nel caso di anticipazione per "ulteriori esigenze finanziarie" occorre attendere 4 anni dalla precedente richiesta avente la medesima causale (con un minimo di 2.500 euro netti per ciascuna erogazione).

Non vi sono limiti temporali o di importo nel caso di richieste di anticipazione aventi causali diverse (in tal caso ad esempio una richiesta di anticipazione per "ulteriori esigenze finanziarie" potrà essere inoltrata anche il mese successivo rispetto ad una precedente per acquisto della prima casa).

Gli iscritti che abbiano cessato il rapporto di lavoro (per dimissioni, accesso al Fondo di solidarietà, pensionamento, etc.) possono chiedere un'anticipazione?
Sì, tutti gli iscritti al Fondo possono fare richiesta di anticipazione della propria posizione individuale, anche ove sia cessato il loro rapporto di lavoro con le Società del Gruppo Creval associate al Fondo.

È ossibile richiedere un'anticipazione se c'è una cessione del quinto dello stipendio o della pensione?
Si, è possibile; tuttavia in questo caso la richiesta rimane sospesa fino alla liberatoria della finanziaria e pertanto i tempi di liquidazione dell'anticipo saranno condizionati a tale nulla osta.

C'è un limite alla reiterazione delle richieste di anticipazione?
L'anticipazione può essere richiesta più volte, purché non si superi il limite percentuale complessivamente previsto, pari al 75% del totale dei versamenti effettuati a decorrere dal primo momento di iscrizione (comprese le quote del TFR), maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate.

In caso di reiterazione dell'anticipazione per ulteriori esigenze occorre procedere come segue:
calcolare il 30% della posizione individuale maturata alla data della richiesta incrementata di tutte le anticipazioni già percepite dall'iscritto e non reintegrate; il risultato di cui sopra viene diminuito della eventuale anticipazione già percepita dall'iscritto per la medesima causale e non reintegrata.

La richiesta di anticipazione successiva alla prima può essere avanzata dall'iscritto:

  • con riferimento all'anticipazione per "spese sanitarie": in qualsiasi momento;
  • con riferimento alle causali di "Acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli": decorsi 12 mesi dalla data di precedente erogazione dell'anticipazione, purché la somma erogabile non sia inferiore a 2.500 euro netti;
  • con riferimento all'anticipazione per c.d. "ulteriori esigenze": decorsi 4 anni dalla data di precedente erogazione dell'anticipazione, purché la somma erogabile non sia inferiore a 2.500 euro netti.


In che modo è possibile presentare la richiesta di anticipazione?
La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata al Fondo accedendo alle funzioni dispositive disponibili in bancaperta (sezione "dipendenti/Fondo Pensione, inquiry, switch,etc..") firmata in originale e inviata al Fondo, unitamente alla documentazione richiesta in via preventiva (e specificamente indicata dal vigente regolamento anticipazioni).
In via del tutto eccezionale, per coloro che non hanno un'utenza bancaperta, è possibile chiedere al Fondo il modulo cartaceo da compilare, sottoscrivere e inviare al Fondo a mezzo raccomandata con avviso ricezione.

Con quali modalità sono liquidate le anticipazioni?
L'erogazione dell'anticipazione è effettuata esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente specificamente indicato dell'iscritto in fase di inserimento della richiesta; si precisa che tale conto corrente deve essere intestato o cointestato all'iscritto che richiede l'anticipazione. Non vi è connessione tra il pagamento delle spettanze mensili (cedolino paga) e la liquidazione delle anticipazioni erogate dal Fondo che avvengono, di norma, entro la fine del mese successivo a quello di inserimento della richiesta, purché le richieste siano state inserite (o, in caso di richiesta tramite modulo cartaceo, pervenute) entro il 24 del mese.

Come vengono calcolati gli importi delle anticipazioni?
Le anticipazioni possono essere erogate per un importo, al netto delle ritenute fiscali di legge, non superiore all'ammontare delle spese da sostenere.
In ogni caso l' importo lordo dell'anticipazione non deve essere superiore al 75% della posizione individuale maturata dall'interessato alla data della richiesta. Tale misura massima è determinata come segue:
viene valorizzata la posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle eventuali anticipazioni già percepite dall'iscritto e non reintegrate; si determina il 75% dell'importo di cui alla precedente lettera a); il risultato viene diminuito delle eventuali anticipazioni già percepite dall'iscritto e non reintegrate.

In caso di reiterazione dell’anticipazione per ulteriori esigenze occorre procedere come segue:
calcolare il 30% della posizione individuale maturata alla data della richiesta incrementata di tutte le anticipazioni già percepite dall’iscritto e non reintegrate; il risultato di cui sopra viene diminuito della eventuale anticipazione già percepita dall’iscritto per la medesima causale e non reintegrata.

In quanto tempo viene erogata l’anticipazione?
Le anticipazioni inserite (o, in caso di richiesta tramite modulo cartaceo, pervenute) entro il 24 del mese, se complete della documentazione richiesta, saranno erogate entro la fine del mese successivo. Non vi è connessione tra il pagamento delle spettanze mensili (cedolino paga) e la liquidazione delle anticipazioni del Fondo.

Quanto costa richiedere un'anticipazione?
Non sono previsti costi per l'erogazione dell'anticipazione.

Se ho già richiesto un'anticipazione e la pratica non è ancora stata liquidata, posso richiedere un'altra anticipazione per una causale diversa?
No, nessun'altra richiesta di anticipazione potrà essere esaminata fino alla liquidazione della pratica relativa ad un'anticipazione richiesta in precedenza.

Le somme percepite come anticipazione sono tassate?
Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza complementare a partire dal 1° gennaio 2007: sull'importo erogato a titolo di anticipazione è applicata una ritenuta d'imposta del 23% al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti già tassati e contributi non dedotti).

Per i lavoratori già iscritti alla data del 1° gennaio 2007 si applicano differenti regimi di tassazione facendo riferimento alla data in cui si è maturato il montante per cui viene richiesta la prestazione, in particolare:

  • per i montanti maturati al 31 dicembre 2000 rimane in vigore il vecchio regime fiscale che prevedeva una diversa base imponibile;
  • per i montanti maturati tra il 1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 rimane in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 47/2000 (senza riliquidazione a cura dell'ufficio delle imposte);
  • per i montanti maturati a partire dal 1 gennaio 2007 sull'importo erogato è applicata una ritenuta d'imposta del 23%, al netto dei redditi già tassati (rendimenti già tassati e contributi non dedotti).

Per maggiori informazioni si rimanda al documento sul regime fiscale nella sezione normativa interna.

Le somme percepite come anticipazione devono essere inserite dall’iscritto nella dichiarazione dei redditi?
No, l’iscritto non deve inserire le somme percepite a titolo di anticipazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Posso richiedere l’anticipazione per spese sanitarie anche successivamente alla fine delle cure o alla dimissione dall’ospedale?
No, l’anticipazione può essere concessa solo dopo aver presentato il preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione della struttura pubblica competente (A.S.L. o medico curante) che attesti che l'interessato ha necessità di sottoporsi a intervento/i e/o terapie aventi carattere di straordinarietà, derivanti da gravissime situazioni (vedi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco allegato al Regolamento Anticipazioni).

Cosa si intende con “prima casa di abitazione”?
Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto (comprese le disposizioni che prevedono il mantenimento delle agevolazioni stesse in caso di vendita e di successivo acquisto di un immobile nell’arco temporale di 12 mesi).

È possibile chiedere unanticipazione per una porzione di immobile?
Sì, purché si tratti di unimmobile che benefici delle agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta di valore aggiunto (comprese le disposizioni che prevedono il mantenimento delle agevolazioni stesse in caso di vendita e di successivo acquisto di un immobile nell’arco temporale di 12 mesi) e in proporzione alla percentuale di proprietà.

È possibile chiedere un’anticipazione per l’acquisto della prima casa per il figlio minorenne?

No, l’anticipazione per acquisto prima casa figlio può essere erogata solo ed esclusivamente se il figlio/la figlia è maggiorenne. In capo al figlio/la figlia, inoltre, dovranno essere verificati tutti i requisiti necessari per l’erogazione dell’anticipazione e i documenti necessari (es. preliminare di vendita, rogito) dovranno risultare a lui/lei intestati.

È possibile richiedere un’anticipazione per acquisto prima casa in caso di separazione dal coniuge?
Sulla base di quanto disposto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, è preclusa la possibilità di richieste l’anticipazione per l’iscritto già titolare di un immobile in comproprietà con il coniuge (in caso di separazione ed assegnazione della casa familiare a quest’ultimo) che intenda acquistare una nuova proprietà immobiliare, fino all’emissione della sentenza di divorzio. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva di valutare casi particolarmente meritevoli di tutela, adottando un’apposita delibera. 
E’ fatto salvo il caso dell’acquisto di un nuovo immobile da parte dell’iscritto separato legalmente dal coniuge non più comproprietario di alcun immobile neppure per quote (tale condizione può verificarsi anche all’esito dell’acquisto di una quota della proprietà della prima casa di abitazione), purchè i coniugi risultino in regime di separazione dei beni e il nuovo immobile benefici delle agevolazioni previste per la prima casa di abitazione. Restano da verificare, per ciascuna fattispecie, le altre condizioni previste dal Regolamento per l’erogazione di anticipazioni.


È possibile richiedere un’anticipazione per provvedere all’estinzione del mutuo sulla prima casa?
No, tale fattispecie non è coerente con il requisito dell’”effettiva esigenza finanziaria” ritenuto indispensabile per l’erogazione delle anticipazioni.

Posso richiedere l’anticipazione per acquisto prima casa anche successivamente alla data di acquisto?
No. In coerenza con il requisito dell’”effettiva esigenza finanziaria”, la richiesta di anticipazione deve essere presentata prima dell’acquisto, al momento della firma del compromesso di vendita o di accettazione della proposta (registrata o meno). La richiesta può essere inserita fino al giorno prima della firma del rogito.

Quali interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione posso effettuare usufruendo dell’anticipazione per Ristrutturazione?
L’Anticipazione per Ristrutturazione è riconosciuta per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 Legge 457/78, interamente ripresa nel comma 1 dell’art. 3 del D.P.R 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia) e successive modifiche e integrazioni.
L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi previsti dal Regolamento, documentati con le fatture e i relativi bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento. Tali bonifici devono possedere i requisiti utili ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali in materia (c.d. Bonifici parlanti). Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

  • progettazione dei lavori;
  • acquisto dei materiali;
  • esecuzione dei lavori;
  • altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
  • relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi.

Non sono erogabili anticipazioni per acquisto di mobili e arredamento; possono essere invece concesse, a titolo esemplificativo, per l’installazione di condizionatori, di inferriate, porte e sanitari.
L’importo erogato, al netto delle imposte, deve corrispondere almeno alla somma degli oneri come sopra elencati in proporzione alla percentuale di proprietà dell’immobile oggetto di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione.

È possibile richiedere unanticipazione per ristrutturazione di un immobile adibito a prima casa di abitazione ma non di proprietà dell’aderente o dei suoi figli?
È escluso il conseguimento dell’anticipazione per sostenere spese per la ristrutturazione di un immobile che non sia di proprietà dell’iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove lo stesso sia destinato ad abitazione principale dell’iscritto (o dei suoi figli). Pertanto, per immobili che siano cointestati con soggetti terzi l’anticipazione sarà erogata proporzionalmente alla percentuale di proprietà (a tali fini non rileva il regime patrimoniale tra coniugi).

In caso di anticipazione per ristrutturazione prima casa, gli interventi possono essere già stati effettuati al momento della richiesta?
No, la richiesta di anticipazione può essere presentata solo per interventi ancora da effettuarsi.

È possibile chiedere un’anticipazione per l’acquisto del box pertinenziale alla prima casa di abitazione?
No, non è possibile.

È possibile chiedere un’anticipazione esclusivamente per l’acquisto di pertinenze della prima casa di abitazione?
No, non è possibile.

È possibile richiedere un’anticipazione per l’acquisto della nuda proprietà di un immobile?
Sì, qualora l’iscritto possa documentare, nei termini previsti dal regolamento anticipazioni, di risiedere presso l’immobile di cui chiede l’acquisto della nuda proprietà.

È possibile chiedere un'anticipazione per l'acquisto dell'usufrutto di un immobile da destinare a prima casa di abitazione dell'iscritto (o del figlio)?
No, non è possibile in quanto l'anticipazione è consentita solo per conseguire la piena proprietà dell'immobile destinato a prima casa di abitazione. L'anticipazione per l'acquisto dell'usufrutto è, tuttavia, consentita ove il beneficiario dell'anticipazione sia già titolare della nuda proprietà dell'immobile stesso, in quanto, in tale specifica fattispecie, l'acquisto dell'usufrutto gli consentirebbe di conseguire la piena proprietà dell'immobile oggetto della richiesta di anticipazione.

In quali casi è possibile richiedere l’anticipazione del 30% per ulteriori esigenze?
L’anticipazione per ulteriori esigenze è erogata a semplice richiesta e senza necessità di ulteriori giustificazioni.

L’iscritto può reintegrare le somme ricevute a titolo di anticipazione?
Si, le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali operate dall’iscritto eccedenti il limite di deducibilità fiscale tempo per tempo vigente (di norma pari € 5.164,57). Inoltre sono previsti benefici fiscali (cd. “credito d’imposta”) per la parte di anticipazione reintegrata che superi il limite annuo di deducibilità fiscale relativamente alla posizione individuale maturata dal 1 gennaio 2007.

Cosa accade se le spese effettivamente sostenute sono inferiori a quanto erogato?
Se le spese effettivamente sostenute, documentate tramite la presentazione al Fondo dei giustificativi previsti a consuntivo dal regolamento anticipazioni, risultano inferiori a quanto erogato, la differenza deve essere reintegrata; le somme saranno nuovamente accreditate sulla posizione individuale dell’iscritto.

Cosa avviene in caso di comprovata irregolarità della documentazione presentata dall'iscritto?
L'iscritto dovrà procedere alla restituzione in unica soluzione dell'anticipazione al lordo delle ritenute fiscali operate dal Fondo entro e non oltre 45 giorni dalla data della richiesta. In tale ipotesi è previsto, inoltre, il blocco delle successive richieste di anticipazione (fatte salve quelle per Spese Sanitarie) fino a che non sia stata effettuata la predetta restituzione.