PrestazioniRITA - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

RITA - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

Gli iscritti alla Sezione I il cui rapporto di lavoro sia cessato possono chiedere la liquidazione frazionata, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime di base, di tutto o di una parte del montante accumulato presso il Fondo con una periodicità trimestrale. Tale prestazione può essere erogata qualora ricorrano i requisiti che seguono (alternativi tra loro).

RITA per contribuzione:

  1. cessazione dell’attività lavorativa;
  2. maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. 252/2005);
  3. maturazione, alla data di presentazione della domanda, di almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
  4. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi.

RITA per inoccupazione:

  1. cessazione dell’attività lavorativa;
  2. maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. 252/2005);
  3. inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi (si considerano, in proposito, solo i titolari di reddito di lavoro);
  4. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Per maggiori chiarimenti consulta il Documento informativo sulla RITA.

Per inoltrare la domanda di RITA è necessario compilare il Modulo di richiesta della RITA.