News RITA - Rendita integrativa temporanea anticipata
30 novembre 2017

RITA - Rendita integrativa temporanea anticipata

Art. 1, commi 188-193, della Legge 232/2016: applicazione in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, ha introdotto per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento, la possibilità di fruire della c.d. rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), disciplinandone i requisiti. La finalità perseguita è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario agli iscritti, del settore privato o pubblico, che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l'APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica), disciplinata dallart. 1, commi da 166 a 178, della stessa Legge.

Gli iscritti alle predette forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, che si trovino in possesso di determinati requisiti e che cessino dal rapporto di lavoro, possono su base volontaria anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della posizione individuale accumulata presso la forma stessa, per fruire di un anticipo pensionistico della durata massima di 3 anni e 7 mesi. A costoro è infatti consentito chiedere l'erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio.

R.I.T.A. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - Documento informativo 
R.I.T.A. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata - Modulo di richiesta