Domande e rispostePensionamento, riscatti, RITA e trasferimenti (Sezione I)

Pensionamento, riscatti, RITA e trasferimenti (Sezione I)

Cosa accade in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalla quiescenza, ad esempio nel caso di cambio di lavoro?
Nel caso in cui l'iscritto vada a lavorare in un'azienda non associata al Fondo, potrà scegliere una delle seguenti opzioni:

  • trasferire la propria posizione presso un altro fondo pensione (opzione fiscalmente agevolata perché non soggetta a tassazione);
  • chiedere il riscatto della propria posizione (opzione fiscalmente svantaggiosa perché soggetta a tassazione);
  • mantenere la propria posizione maturata alla data presso il nostro Fondo Pensione.


Che tipo di prestazioni posso ottenere al momento del pensionamento?
Al momento del pensionamento sono previsti due tipi di prestazione:

  • la rendita pensionistica;
  • la prestazione in capitale.

Le prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia sono determinate, secondo il principio di capitalizzazione, in base alla consistenza del conto pensione individuale. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni in rendita mediante una convenzione con la compagnia Generali S.p.A., cui verrà trasferita la totale consistenza della posizione individuale dell'iscritto. Le prestazioni pensionistiche in forma di capitale per il 100% della posizione individuale possono attualmente essere chieste solo dai c.d. vecchi iscritti; mentre per i c.d. nuovi iscritti è possibile chiedere in forma di capitale al massimo il 50% della propria posizione individuale. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

Quando è possibile conseguire la prestazione in rendita e/o in capitale?
Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento fissati ai fini della previdenza obbligatoria (INPS), con almeno cinque anni di iscrizione al Fondo Pensione. Ai predetti fini, sono considerati utili anche i periodi di anzianità contributiva conseguiti dall'iscritto nella precedente forma pensionistica complementare, a condizione che abbia trasferito nel Fondo Pensione la posizione individuale precedentemente accumulata. In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, il diritto alla prestazione pensionistica, su richiesta dell'iscritto, si acquisisce con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza (INPS).

Che cos'è la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)? Quando può essere richiesta?
La Legge di bilancio 2018 ha previsto la possibilità per gli iscritti a forme di previdenza complementare di richiedere l'erogazione frazionata, in tutto o in parte, del montante maturato sulla posizione individuale presso il Fondo pensione.

La RITA può essere richiesta esclusivamente in caso di cessazione dell'attività lavorativa e purché siano maturati almeno cinque anni di iscrizione ad un Fondo pensione.

Gli altri requisiti sono i seguenti:

a) almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e raggiungimento requisiti per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa oppure, in alternativa
b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi e raggiungimento requisiti per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Documento sull'erogazione della RITA nella sezione normativa interna.

Che differenza c'è tra la prestazione in rendita e la RITA?
Entrambe le prestazioni sono di tipo rateale e consentono all'iscritto di frazionare l'erogazione del proprio capitale accumulato presso il Fondo. Tuttavia, la prestazione in rendita può essere richiesta al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento (sia anticipato sia di vecchiaia) con almeno cinque anni di iscrizione ad un Fondo pensione. Tale prestazione non è erogata direttamente dal Fondo ma da Generali Vita S.p.A. con il quale il fondo ha stipulato una specifica convenzione. La prestazione in rendita, fatte salve le condizioni contrattuali legate alla tipologia di rendita scelta (per le quali si rimanda al Documento sulle rendite nella sezione normativa interna) è teoricamente erogata fino alla permanenza in vita dell'iscritto.

La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), invece, è una prestazione che viene erogata direttamente dal Fondo e che termina al momento della maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (tempo per tempo vigenti). A differenza della prestazione in rendita il capitale resta investito nel Fondo e l'erogazione può essere sospesa (nei periodi precedenti alla maturazione del sopra citato requisito) anche al fine di richiedere la prestazione in forma di capitale (o, se del caso, di richiedere il riscatto).

Sono già titolare di un trattamento pensionistico anticipato (ad es. quota 100, pensione anticipata etc.) ma non ho ancora raggiunto i requisiti di età la pensione di vecchiaia (ad oggi e sino al 31/12/2022: 67 anni): posso richiedere la RITA?
Sì, la normativa non contiene un divieto di cumulo o un'espressa incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla pensione di vecchiaia. Pertanto, la RITA potrà essere erogata anche qualora l'interessato percepisca, al momento della richiesta o anche successivamente, trattamenti pensionistici anticipati (ad es. quota 100, pensione anticipata etc.) erogati dagli enti previdenziali di base (ad es. INPS).

Nel corso dell'erogazione della RITA posso intraprendere un'attività lavorativa?
Sì, la normativa sulla RITA prevede che il requisito della cessazione dell'attività lavorativa (accompagnata, nel caso di c.d. RITA per inoccupazione, dall'inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi) debba sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA. Non è precluso all'aderente che richiede la RITA c.d. "contribuzione", in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma.

Cosa significa Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi (o 10 anni successivi in caso di c.d. RITA per inoccupazione)? A partire da quale data devo fare il conteggio?
Con riferimento, alle locuzioni "entro i cinque anni successivi" previsti per la c.d. RITA per contribuzione ed "entro i dieci anni successivi", previsti per la c.d. RITA per inoccupazione, il calcolo deve essere effettuato avendo come riferimento di partenza la data in cui viene formulata la richiesta di RITA da parte dell'interessato. Ad esempio, dato che oggi e sino al 31/12/2022 l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni, sarà possibile per gli interessati chiedere la c.d. RITA per contribuzione dal compimento dei 62 anni, mentre sarà possibile chiedere la c.d. RITA per inoccupazione dal compimento dei 57 anni (ovviamente ove ricorrano anche gli altri requisiti stabiliti dalla normativa).