Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - ANIA Assemblea Annuale
Importante Intervento di Luigi Federico Signorini, Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), alll’Assemblea annuale dell’ANIA del 2 luglio 2024.
Molti gli argomenti trattati, il Presidente dell’Authority, in particolare per quanto riguarda la distribuzione evidenzia come il recepimento della Retail Investment Strategy (RIS) se da un lato richiederà modifiche di non poco conto al Codice delle Assicurazioni Private (CAP), dall’altro potrà costituire l’occasione per una revisione più ampia, per perseguire soprattutto due obiettivi: completare l’opera di snellimento e semplificazione degli adempimenti, già iniziata con la regolamentazione secondaria di competenza dell’Ivass e adattare la disciplina della distribuzione all’evoluzione del mercato.
Sul ruolo svolto dalle tecnologie il Presidente ha sottolineato come l’autorità non veda il progresso tecnologico come una minaccia, ma bensì come uno “strumento per migliorare l’efficienza dei processi, la personalizzazione dei prodotti e la gestione del rischio assicurativo: nell’interesse delle compagnie stesse, degli intermediari e dei clienti”.
Per quanto riguarda il comparto dei rischi property, ha evidenziato come di recente si è “rilevato, a seguito delle segnalazioni di associazioni rappresentative di agenti e broker, casi di inserimento nei contratti di clausole che attribuiscono alla compagnia la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni durante la vigenza del contratto, ovvero al momento di un tacito rinnovo... Per alcuni rischi, come quelli legati ai cambiamenti climatici, ci sono questioni di sostenibilità tecnica che vanno tenute in considerazione. In ogni caso, in assenza di una specifica disciplina di settore, occorre garantire il rispetto – sulla base del codice del consumo, della giurisprudenza e di principi generali di buona fede – di alcune minime condizioni. Andranno quanto meno assicurati l’adesione espressa del cliente alla clausola, l’operatività di essa solo in presenza di un giustificato motivo indicato nel contratto (che non può comunque legittimare modifiche tali da alterare l’equilibrio contrattuale), la previsione a favore del cliente – soprattutto per i contratti in corso – di meccanismi compensativi o di uscita dal rapporto senza oneri e spese. È inoltre necessaria un’illustrazione chiara a ogni contraente delle modifiche proposte, da effettuare con un congruo preavviso, in modo da consentire alla clientela di compiere scelte pienamente informate. La consapevolezza dell’effettiva portata delle clausole in questione è condizione essenziale anche ai fini della validità di esse”
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